I lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda del Comune di residenza italiano.
Per i lavoratori che risiedono nella “fascia di confine” (20 chilometri), il reddito da lavoro non è da dichiarare in Italia. Per i lavoratori che risiedono oltre la “fascia di confine”, va invece dichiarato, pur avendo una franchigia pari a 7.500 euro e con un credito d’imposta del totale delle trattenute alla fonte svizzere. Inoltre la normativa fiscale italiana prevede due diversi adempimenti fiscali per i frontalieri: ovvero la compilazione del quadro RW per il pagamento dell’Ivafe sui conti correnti detenuti all’estero e il monitoraggio fiscale.
Per quanto riguarda il conto corrente, deposito o salario, gli adempimenti richiesti ai frontalieri in attività sono i seguenti: se la giacenza media è inferiore a 5.000 euro, non è previsto alcun obbligo dichiarativo. Se invece si superano i 5.000 euro, bisogna compilare il modello Redditi (ex Unico) per l’Ivafe (versamento di imposta di bollo di 34,20 euro per c/c) e il quadro Rm per l’indicazione degli interessi maturati su conto corrente.
Per gli altri soggetti, ovvero ex frontalieri o pensionati, le regole sono le stesse, tranne per un aspetto. Per i conti correnti il cui valore massimo raggiunto è stato superiore a 15.000 euro, è obbligatorio il monitoraggio fiscale, tramite il quadro Rw.
Per quanto concerne, invece, le altre attività finanziarie, come assicurazioni private, obbligazioni, fondi e azioni, i frontalieri in attività devono predisporre il modello Redditi (ex Unico) per il pagamento dell’Ivafe nella misura del 2 per mille sul valore di ogni attività finanziaria, oltre al pagamento delle imposte su cedole, dividendi, interessi. Quest’ultimo adempimento vale anche per gli altri soggetti, ovvero ex frontalieri o pensionati, per i quali, in più, c’è anche l’obbligo monitoraggio fiscale (quadro Rw).
In più, come ricordano dai Caaf Cgil, in presenza di più conti correnti presso lo stesso intermediario, la giacenza media è la somma delle giacenze medie di tutti i conti correnti, mentre in presenza di più cointestatari dell’attività finanziaria, l’Ivafe è dovuta da tutti i cointestatari in proporzione alla loro quota di possesso. Sono tenuti al monitoraggio fiscale anche i beneficiari di procure o deleghe, così come gli intestatari, per cifre superiori a 15.000 euro. L’esonero dei frontalieri dal monitoraggio per conti con valori superiori a 15.000 euro opera solo se l’attività lavorativa è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente, entro tale data, non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto a indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
I documenti necessari sono: giacenza media annua relativa all’anno di riferimento, calcolata dalla banca estera, estratto conto relativo all’anno di riferimento, eventuali attività finanziarie diverse possedute nell’anno di riferimento, interessi prodotti, versamenti in acconto effettuati (F24), carta identità, codice fiscale e dati anagrafici. È possibile autocertificare la giacenza media e il valore dei titoli. Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 settembre.