Ridare colore, armonia, pulizia e ordine al “biglietto da visita” di una casa, quello che chiamiamo non a caso facciata, il “volto” di un immobile che dal punto di vista visivo è il primo ad accoglierci.
Con effetti positivi sulla psiche di chi vive nei centri urbani e anche di chi quei centri urbani li visita, per lavoro o per turismo. È questo l’obiettivo del bonus facciate, che prevede una detrazione con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici, e che lo scorso anno, il primo in cui è stato introdotto, ha avuto notevole successo. Per questo, com’era facile immaginare, quanto previsto dalla Legge 160/2019, e cioè la cessazione del bonus al 31 dicembre 2020, si è rivelato mera indicazione burocratica. E l’incentivo fiscale è tornato per tutto il 2021. Con un sospiro di sollievo soprattutto da parte di chi vive in un condominio di un centro storico la cui assemblea ha impiegato molto tempo per deliberare il rifacimento della facciata del palazzo o ancora ne sta discutendo.
Ma che cos’è esattamente il bonus facciate?Si tratta di un’agevolazione “importante”, dato che si parla di un rimborso fiscale del 90% dei costi sostenuti, senza un limite massimo di spesa, in dieci anni di dichiarazioni dei redditi. Più precisamente, gli interventi previsti sono quelli per la tinteggiatura delle zone opache (ovvero le aree esterne, escluse le superfici vetrate) e per il ripristino delle facciate degli edifici, che siano residenziali o non lo siano. Sono inoltre agevolati i lavori anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, e cioè su balconi, ornamenti o fregi. Il bonus non spetta invece per gli interventi sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo pubblico. Escluse anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. Vanno in detrazione infine anche le spese per acquisto dei materiali, progettazione e altre prestazioni professionali, oltre a eventuali costi per la realizzazione degli interventi, come ponteggi e smaltimento dei materiali.
In base alla normativa attuale, per beneficiare del bonus al 90%, le spese devono essere state sostenute nel 2020 e ora anche nel 2021, anche se i lavori sono stati fatti prima o, per soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta fino alla fine dell’anno. Attenzione, però: per interventi su parti comuni, fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. La detrazione, a quel punto, va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. In ogni caso, per avere la detrazione, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale con causale, codice fiscale del beneficiario e partita Iva o codice fiscale della ditta che ha effettuato i lavori. Va conservata tutta la documentazione, dalle fatture alla ricevuta del bonifico, dalle abilitazioni amministrative richieste al consenso ai lavori.